Skip to main content

Proposta di regolamento del parlamento e del consiglio europeo sulle indicazioni geografiche per I prodotti artigianali e industriali

25 Febbraio 2023

Il 13 aprile 2022 la Commissione ha presentato una proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO E DEL CONSIGLIO EUROPEO ad oggetto le indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali.
Il 1° dicembre 2022, il Consiglio dell’Unione europea ha adottato un mandato per i negoziati con il Parlamento europeo (“orientamento generale”) sulla proposta di regolamento sulla protezione delle indicazioni geografiche (IG) per i prodotti artigianali e industriali, che sta proseguendo in maniera spedita l’iter di approvazione.
AiCC, come componente della federazione “oriGIn” che raggruppa le associazioni produttrici o interessate alle “indicazioni geografiche” (IG o in inglese GI) è fortemente impegnata ed attiva da anni nello sviluppo e completamento di questa riforma all’attenzione della Commissione Europea: www.origin-gi.com

Gli ELEMENTI PRINCIPALI DEL COMPROMESSO sono i seguenti:

a) Ambito di applicazione

L’UE dispone da tempo di una protezione sui generis delle indicazioni geografiche (IG) per i vini, le bevande spiritose, i vini aromatizzati, i prodotti agricoli e gli alimenti, ma finora non esisteva una protezione delle IG per i prodotti artigianali e industriali a livello europeo.
Il regolamento proposto mira a colmare questa lacuna.
Il campo di applicazione delle due normative deve essere accuratamente allineato per quanto riguarda i prodotti coperti. A tal fine, il testo di compromesso della proposta di regolamento definisce i prodotti artigianali e industriali, includendo i prodotti che non rientrano nell’ambito di applicazione dei regolamenti esistenti nel settore agricolo.
Per quanto riguarda il legame territoriale richiesto affinché un prodotto possa essere protetto ai sensi della proposta di regolamento, il compromesso della Presidenza mantiene il concetto della proposta della Commissione di applicare il concetto di “indicazioni geografiche protette” (IGP), richiedendo che almeno una delle fasi della produzione, della trasformazione o della preparazione del prodotto avvenga nella zona geografica di origine definita.

b) Richiedente

L’indicazione geografica per i prodotti artigianali e industriali è un diritto collettivo accessibile a tutti i produttori ammissibili di un’area geografica designata che rispettano il disciplinare di produzione.
I produttori che agiscono collettivamente possono sfruttare le sinergie nella gestione delle loro indicazioni geografiche. Le associazioni di produttori svolgono tradizionalmente un ruolo cruciale nella gestione delle IG e nella definizione dei disciplinari di prodotto. Per riflettere questo ruolo importante dei gruppi di produttori, secondo il testo di compromesso della Presidenza, le domande di registrazione delle indicazioni geografiche dovrebbero quindi, come regola generale, essere presentate da un gruppo di produttori. Tuttavia, in via eccezionale, un singolo produttore, un ente locale o regionale o un soggetto privato designato da uno Stato membro, può essere un richiedente se, ad esempio, non è possibile per i produttori formare un gruppo a causa del loro numero, della loro posizione geografica o per motivi organizzativi.

c) Procedure di registrazione

Per ottenere la protezione, le indicazioni geografiche dei prodotti artigianali e industriali devono essere registrate a livello dell’Unione.

  • Procedura standard
    Come procedura standard per ottenere tale registrazione, la bozza di regolamento prevede un sistema a due fasi, in cui un primo esame del disciplinare e della domanda di IG viene effettuato dalle autorità nazionali, mentre l’Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), in una seconda fase, è responsabile dell’esame a livello dell’Unione della domanda e della registrazione del titolo.
    Il coinvolgimento delle autorità nazionali nella prima fase consente di sfruttare al meglio le competenze locali e regionali necessarie per la valutazione del disciplinare. Inoltre, rende più facile per i produttori artigianali locali, che spesso sono piccole o microimprese, comunicare e interagire con un’amministrazione che conoscono bene e ricevere le indicazioni e il sostegno necessari nella loro lingua.
    Affidare all’EUIPO la seconda fase della procedura e l’effettiva registrazione dell’IG si basa sulla riconosciuta esperienza dell’EUIPO come agenzia specializzata dell’UE nella gestione della registrazione di altri diritti di proprietà intellettuale a livello europeo.

 

  • Deroga alla procedura standard: registrazione diretta
    Riconoscendo che alcuni Stati membri non hanno una tradizione consolidata e un basso livello di interesse locale per la protezione dei prodotti artigianali e industriali attraverso le indicazioni geografiche, e che quindi non dispongono di strutture amministrative per gestire la fase nazionale delle procedure di registrazione, la proposta di regolamento prevede la possibilità che agli Stati membri che soddisfano determinate condizioni venga concessa una deroga all’obbligo di gestire la fase nazionale delle procedure. Ogni domanda di registrazione di una IG proveniente da uno Stato membro a cui è stata concessa tale deroga viene presentata direttamente all’EUIPO.
    Nella discussione a livello di Gruppo di lavoro, alcune delegazioni hanno chiesto che tale opt-out sia possibile sulla base di una semplice richiesta da parte dello Stato membro interessato. Tuttavia, dato che la registrazione diretta dovrebbe essere un’eccezione, il testo di compromesso della Presidenza mantiene il concetto della proposta della Commissione di prevedere la deroga solo in condizioni specifiche e, per certezza giuridica, sulla base di una decisione della Commissione.

d) Rapporto con altri diritti

La relazione tra le indicazioni geografiche e i marchi è stata una considerazione importante nelle discussioni del Gruppo di lavoro. Le delegazioni hanno convenuto che la protezione delle indicazioni geografiche deve essere bilanciata rispetto alla protezione dei marchi di fabbrica che godono di reputazione e dei marchi noti, in particolare alla luce del diritto fondamentale alla proprietà sancito dalla Carta dei diritti fondamentali. Il testo di compromesso della Presidenza chiarisce che qualsiasi domanda di registrazione di un’indicazione geografica o di un marchio che violi tale equilibrio costituisce un motivo di opposizione o, nel caso in cui un’indicazione geografica o un marchio siano stati erroneamente registrati in violazione di tale equilibrio, un motivo di cancellazione.
Un’ampia maggioranza di delegazioni ha espresso riserve sulle disposizioni proposte in materia di nomi di dominio, che cercano di regolamentare in modo molto dettagliato la relazione tra nomi di dominio e IG. Queste delegazioni ritengono che l’onere amministrativo che deriverebbe dal sistema di informazione e di allerta dei nomi di dominio proposto e gli obblighi che sarebbero imposti ai registri dei nomi di dominio (articoli 31 e 41) sarebbero sproporzionati. Per rispondere a queste preoccupazioni, il testo di compromesso della Presidenza ha eliminato questi due articoli, chiarendo al contempo, come obbligo generale, che la protezione delle IG prevista dal presente regolamento si applica anche a qualsiasi uso di un nome di dominio (articolo 35).

e) Controlli

Sulla base di ampie discussioni in seno al Gruppo di lavoro, il testo di compromesso della Presidenza, rispetto alla proposta della Commissione, suggerisce l’introduzione di un sistema di controllo più leggero, con una significativa semplificazione e razionalizzazione, in particolare con un minore coinvolgimento delle autorità pubbliche e un ruolo più incisivo per i produttori, ponendo inoltre l’accento sul “controllo” piuttosto che sull'”applicazione”.
È stato introdotto un sistema di verifica più leggero, basato sull’autodichiarazione, come procedura predefinita, al fine di limitare gli oneri amministrativi aggiuntivi per le autorità nazionali. Questo aspetto è stato di fondamentale importanza per un numero significativo di Stati membri.
Come sistema alternativo per la verifica della conformità, gli Stati membri possono prevedere controlli da parte di un’autorità competente o di una terza parte designata prima e dopo l’immissione sul mercato di un prodotto.
Le delegazioni hanno anche discusso l’obbligo di monitoraggio da parte delle autorità degli Stati membri dell’uso delle indicazioni geografiche sul mercato. Secondo il testo di compromesso della Presidenza, tale monitoraggio si basa sull’analisi dei rischi e, se disponibili, sulle notifiche dei produttori interessati di prodotti IG.
Alcune delegazioni ritengono che questo obbligo per le autorità debba essere alleggerito; altre ritengono che qualsiasi ulteriore alleggerimento comprometterebbe la protezione fornita dal nuovo sistema delle IG.
La Presidenza ha preso attentamente in considerazione le varie opinioni espresse e ritiene che sia stato raggiunto un equilibrio appropriato in Articolo 46 quater e considerando 47 ter, e che qualsiasi ulteriore modifica potrebbe mettere a repentaglio il compromesso sensibile e delicato che ora è alla base del testo del regolamento.

f) Tasse

Il testo di compromesso della Presidenza definisce un regime equilibrato di tasse che tiene conto della necessità di promuovere la competitività dei produttori di indicazioni geografiche e la situazione delle micro, piccole e medie imprese.
Il testo di compromesso offre agli Stati membri la possibilità di riscuotere tasse per la fase nazionale della procedura standard, coprendo così i costi di gestione del sistema, e di riscuotere tasse o oneri per coprire i costi dei controlli.
L’EUIPO non riscuoterà alcuna tassa per la fase dell’Unione della procedura standard, anche se lo farà in relazione alle registrazioni dirette, alle domande di paesi terzi e ai ricorsi.

 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Direttore AiCC e Vicepresidente per l’Italia di oriGIn
Giuseppe Olmeti
Giuseppe.Olmeti@romagnafaentina.it